LA VIGILANZA COOPERATIVA
Il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 disciplina le norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e stabilisce che questa attività di controllo viene esercitata in via generale dal competente Ministero dello Sviluppo Economico tramite revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie, tranne i casi in cui la legge stessa dispone in maniera diversa.
Le revisioni vengono effettuate almeno una volta ogni due anni, ma possono anche essere annuali se ricorrono determinate fattispecie previste dalla legge, quale ad esempio: l’iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi ovvero nel caso di cooperative sociali.
Gli enti cooperativi che sono aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, quali l’ A.G.C.I., vengono revisionati da revisori incaricati dalle associazioni stesse.
La revisione avviene tramite la compilazione di un apposito verbale predisposto dal competente Ministero, che ha l’obiettivo di accertare la natura mutualistica dell’ente, il rispetto delle normative previste in tema di cooperazione, la situazione patrimoniale, nonché fornire suggerimenti e consigli per migliorare la partecipazione dei soci alla vita della cooperativa stessa.
Gli enti cooperativi sono soggetti al pagamento di un contributo di revisione sulla base di un apposito decreto ministeriale relativo al biennio in esame, i cui parametri sono:
a) il numero dei soci;
b) l’ammontare del capitale sociale;
c) il fatturato.
Il bilancio d’esercizio di riferimento è quello precedente al biennio di revisione, il quale ha inizio sempre negli anni dispari (es. per il biennio 2021- 2022 si fa riferimento al bilancio d’esercizio 2020).
Al termine della procedura, la revisione si conclude con il rilascio del certificato/attestazione di revisione .
Durante la revisione è possibile che si presentino delle irregolarità nella gestione delle cooperativa dovute al mancato rispetto delle norme previste dalla legge.
Nel caso in cui vi sia la presenza di irregolarità sanabili il revisore dovrà diffidare la cooperativa alla loro eliminazione entro un determinato periodo stabilito dalla normativa in oggetto; trascorso il tempo previsto dovrà verificare tramite un apposito accertamento la loro risoluzione.
Qualora il revisore riscontrasse il permanere di tali irregolarità, ovvero in sede di prima rilevazione la presenza di irregolarità non sanabili, la revisione si concluderà con la proposta di un idoneo provvedimento sanzionatorio.
Responsabile Ufficio Vigilanza AGCI LAZIO
Riccardo Battistoni
vigilanza@agcilazio.it
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