Società in nome collettivo
Fondamentale caratteristica della società in nome collettivo è la responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali, ossia peri debiti e per gli impegni presi dalla società verso terzi. Questa è forse la forma societaria più economica e snella, in termini soprattutto di adempimenti burocratici necessari alla costituzione e alla successiva gestione; rispetto alla ditta individuale consente di ripartire il rischio di
impresa solidalmente tra più persone, ma rimane la responsabilità illimitata di ciascun socio che, in altri termini, risponde ai debiti sociali con tutto il suo patrimonio personale. In questo tipo di società conta il nome e cognome dei soci al punto che nella denominazione della società, la così detta ragione sociale, è obbligatorio indicare il nome e cognome di almeno uno dei soci. La società in nome collettivo è quindi una società di persone in cui normalmente i soci possono scegliere se affidare l’amministrazione a ciascun socio disgiuntamente (in questo caso ogni socio può compiere atti per nome e per conto della società senza dover richiedere il consenso degli altri soci) ovvero se affidare l’amministrazione congiuntamente a tutti i soci (in questo caso ogni operazione sociale deve essere compiuta con il consenso di tutti i soci).
La società in accomandita semplice
La caratteristica fondamentale della società in accomandita è la distinzione dei soci in due categorie: – accomandatari, sono gli amministratori della società e perciò rispondono come i soci della società in nome collettivo illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni contratte dalla società; – accomandanti, rispondono per tali obbligazioni limitatamente alla quota conferita. Come si vede, questa forma giuridica di società sta in mezzo tra la collettiva, in cui tutti i soci sono illimitatamente responsabili, e la società di capitali, in cui tutti i soci sono limitatamente responsabili. Per quanto riguarda la ragione sociale (cioè la denominazione della società), essa è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita semplice. L’amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari, mentre i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare e concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari.
Società per azioni
Come è stato già detto le società per azioni sono società di capitali in cui i soci non sono responsabili con il proprio patrimonio personale dei debiti sociali (contano, perciò, soprattutto i capitali conferiti alla società). Nella società per azioni, infatti, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni. Ciò significa che a fronte del capitale conferito dai soci, la società emette certificati di pari valore nominale che distribuisce ai soci in funzione della rispettiva partecipazione al capitale. Ogni azione attribuisce, a chi al possiede, il diritto di voto, anche se al momento della costituzione della società si può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni. Però il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. Questo tipo di società si presta per imprese di grandi dimensioni, per le quali il capitale iniziale necessario è notevole. Infatti, il nostro Codice Civile stabilisce che il capitale sociale di una società per azioni (formato dalle azioni emesse) non può essere inferiore a centoventimila euro. Normalmente una società per azioni può essere gestita da una persona singola (amministratore unico) o da più persone che, in questo caso, formano il consiglio di amministrazione. A differenza delle società viste prima (società di persone) gli amministratori di una società per azione possono anche essere non soci e la ragione sociale (cioè la denominazione della società) può essere un nome di fantasia e non deve necessariamente riportare il nome e cognome di almeno uno dei soci. Altra differenza che si ha rispetto alle società di persone è che al momento della costituzione di una società per azioni è obbligatorio fissare in un documento, chiamato statuto, le norme relative al funzionamento della società. La stesura dello statuto è un altro fatto importantissimo da non sottovalutare al momento della costituzione della società che per legge deve avvenire presso un notaio e quindi comporta un costo considerevole. Infatti, per poter apportare successive modifiche allo statuto, occorre nuovamente rivolgersi ad un notaio e, quindi, sostenere ulteriori spese.
Società in accomandita per azioni
In questo tipo di società i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandatari sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita per azioni. La società in accomandita per azioni è sostanzialmente una società per azioni, modificata dalla presenza di soci accomandatari, responsabili illimitatamente. Infatti, la differenza tra questo tipo di società e l’accomandita semplice è costituita dal fatto che le quote degli accomandanti sono rappresentate da azioni. Date queste caratteristiche, si applicano in genere le norme sulla società per azioni.
La società a responsabilità limitata
Anche in questo tipo di società i soci non sono responsabili con il proprio patrimonio personale dei debiti sociali (contano, perciò, soprattutto i capitali conferiti alla società). Nella società a responsabilità limitata, infatti, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, ma le quote dei soci non possono essere rappresentate da azioni. La ragione di questa differenza consiste nel fatto che la società a responsabilità limitata non è destinata ad imprese di grandi dimensioni come la società per azioni: questa, avendo bisogno di un capitale notevole, è costretta a distribuire le proprie azioni tra un numero cospicuo di persone, le quali saranno tanto più allettate ad acquistarle quanto più facile sarà il modo di venderle. Al contrario, la società a responsabilità limitata è costituita tra soci più strettamente legati ed interessati ad essa. Il capitale sociale minimo di una società a responsabilità limitata deve essere pari a diecimila euro. Anche questa società deve costituirsi presso un notaio e deve prevedere obbligatoriamente la stesura di uno statuto in cui fissare le norme relative al funzionamento della società. L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci; in quest’ultimo caso si parla di consiglio di amministrazione.