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La società cooperativa, le origini
La storia della cooperazione inizia nel 1844 in Inghilterra, in piena rivoluzione industriale, da parte di 28 tessitori di Rochdale.
Lo statuto, ancora oggi il nucleo originario della cooperazione
I 28 tessitori di Rochdale aprirono uno spaccio che doveva fornire generi alimentari alle loro famiglie, fissando in uno statuto una serie di principi, la maggior parte dei quali costituiscono, ancora oggi, il nucleo originario della cooperazione. Tali principi erano:
- tutti, uomini e donne, erano liberi di entrare ed uscire dalla società;
- ciascuno partecipava più o meno in eguale misura alla responsabilità di finanziare le attività;
- la vendita si effettuava a prezzo corrente e in contanti; in tal modo si ricavava dalla vendita stessa un avanzo da poter ridistribuire ai soci.
- ogni membro aveva diritto soltanto ad un voto nelle riunioni in cui si discuteva sull’andamento e sulla gestione della società;
- ciascun socio si impegnava a non provocare il sorgere di controversie politiche o religiose;
- tutto l’utile veniva distribuito ai soci per utilità di servizio e non per cifra di capitali, cioè in proporzione ai loro acquisti verso la società (principio del ristorno) e non in proporzione al capitale conferito.
La regola veramente innovatrice fu quella del ristorno (o dividendo sugli acquisti), ossia il particolare modo di riparto del guadagno per cui i consumatori partecipano all’utile in proporzione dei servizi o beni ottenuti dall’impresa, assegnando la prevalenza al fattore uomo sul fattore capitale.
Nel 1995, a Manchester, è stata approvata dal XXXI Congresso dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, la dichiarazione di identità cooperativa con cui è stata riformulata la definizione di cooperativa, ne sono stati individuati i valori e ne sono stati rifissati i principi.
"Una cooperativa è un'associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e democraticamente controllata"
Valori
Le cooperative sono basate sui valori dell’autosufficienza (il fare da sé), dell’autoresoponsabilità, della democrazia, dell’uguaglianza, dell’equità e solidarietà. Secondo le tradizioni dei propri padri fondatori, i soci delle cooperative credono nei valori etici dell’onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale e dell’attenzione verso gli altri.
Principi
I principi cooperativi sono linee guida con cui le cooperative mettono in pratica i propri valori.
- 1° Principio: Adesione libera e volontaria (porta aperta) – Le cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutti gli individui capaci di usare i servizi offerti e desiderosi di accettare le responsabilità connesse all’adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa.
- 2° Principio: Controllo democratico da parte dei soci – Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano attivamente nello stabilire le politiche e nell’assumere le relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno gli stesso diritti di voto (una testa, un voto), e anche le cooperative di altro grado sono ugualmente organizzate in modo democratico.
- 3° Principio: Partecipazione economica dei soci – I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è di norma proprietà comune della cooperativa. I soci di norma, percepiscono un compenso limitato, se del caso, sul capitale sottoscritto come condizione per l’adesione. I soci allocano i surplus per qualunque dei seguenti scopi: sviluppo della cooperativa, possibilmente creando delle riserve, parte delle quali almeno dovrebbero essere indivisibili; benefici per i soci in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa stessa (ristorno) e sostegno ad altre attività approvate dalla base sociale.
- 4° Principio: Autonomia ed indipendenza – Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti controllate dai soci. Nel caso in cui esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni (incluso i governi) o ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci e mantenere l’autonomia della cooperativa stessa.
- 5° Principio: Educazione, formazione ed informazione – Le cooperative si impegnano ad educare ed a formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i managers e il personale, in modo che questi siano in grado di contribuire con efficienza allo sviluppo delle proprie società cooperative. Le cooperative devono attuare campagne di informazione allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica, particolarmente i giovani e gli opinionisti di maggiore fama, sulla natura e i benefici della cooperazione.
- 6° Principio: Cooperazione tra cooperative – Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali e nazionali, regionali ed internazionali.
- 7° Principio: Interesse verso la comunità – Le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai propri soci.
Le cooperative presenti in Italia
In Italia le cooperative hanno diversi scopi a seconda della loro funzione.
Cooperative di consumo
Queste cooperative assolvono la funzione sociale della difesa dei consumatori di generi di largo consumo, ricercando l’acquisizione dei prodotti di migliore qualità alle migliori condizioni possibili.
Cooperative di produzione e lavoro
Si costituiscono fra lavoratori esercenti l’arte e il mestiere corrispondente alla specialità della cooperativa con lo scopo principale di procurare lavoro ai propri soci attraverso la produzione di beni o l’erogazione di servizi.
Cooperative agricole
Si costituiscono tra agricoltori per lavorare la terra, produrre, trasformare e vendere prodotti agricoli, gestire macchine e impianti comuni e distribuire sementi, concimi e altri prodotti utili all’agricoltura.
Cooperative edilizie
Si costituiscono tra soci che si propongono la costruzione di alloggi per uso proprio, anche se i soci stessi, oltre all’apporto finanziario, forniscono personalmente la propria opera. Se la costruzione è invece destinata a terzi, la cooperativa è di produzione e lavoro.
Cooperative di trasporto
Si costituiscono tra lavoratori che si propongono di provvedere, per conto terzi, al trasporto di cose o persone, carico e scarico di merci, spedizione ed altro, comprese le attività ausiliarie come facchinaggio, carovane.
Cooperative di pesca
Si costituiscono tra pescatori che si propongono di esercitare in comune, con mezzi propri o della cooperativa, la pesca sia in acque interne che marine, o attività inerenti all’esercizio della pesca.
Cooperative sociali
Si distinguono in due tipologie:
a. quelle che svolgono attività di gestione di servizi socio – sanitari ed educativi;
b. quelle che attraverso le più diverse tipologie di attività finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate.
Cooperative miste
Si classificano così quelle cooperative che non possono trovare naturale inserimento nelle sezioni precedenti, ovvero che esercitano più attività tra quelle sopra elencate. Per il nostro Codice Civile le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.
Le società cooperative: capitale, mutualità e regole di funzionamento
Il capitale di una società cooperativa, a differenza delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata, non è determinato in un ammontare prestabilito. Questo perché, in base al principio della “porta aperta”, il numero dei soci è variabile.
Il valore di ciascuna quota di capitale posseduta dai soci non può essere inferiore a venticinque euro. Ad esempio, una cooperativa nata con 10 soci, ognuno con una quota di venticinque euro, avrà inizialmente un capitale complessivo di 250 euro. Se, successivamente, entrano altri 10 soci con la stessa quota, il capitale complessivo raddoppierà.
Responsabilità dei soci
Anche nelle società cooperative, la responsabilità dei soci è limitata alla quota di capitale sottoscritta, che come minimo può essere pari a soli venticinque euro.
Categorie di società cooperative
Con la riforma del diritto societario, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, le società cooperative sono state suddivise in due grandi categorie:
- Cooperative a mutualità prevalente, che beneficiano di agevolazioni fiscali.
- Cooperative non a mutualità prevalente, assimilate per molti aspetti alle società per azioni.
Tutte le società cooperative si caratterizzano per lo scopo mutualistico.
Il concetto di mutualità
Si parla di mutualità quando due soggetti traggono reciprocamente vantaggio dal rapporto associativo, nel caso specifico la cooperativa e il socio.
Una cooperativa esiste per garantire vantaggi ai soci, ma senza un intento speculativo. Tuttavia, nei rapporti con soggetti esterni, la cooperativa può cercare il massimo profitto per soddisfare al meglio i bisogni dei soci.
Mutualità prevalente e parametri di riferimento
Le cooperative a mutualità prevalente devono svolgere la loro attività principalmente a favore dei soci o ricevere da loro la maggior parte dei beni o servizi necessari per l’attività sociale. La prevalenza si misura attraverso alcuni parametri specifici:
- Cooperative di consumo: i ricavi delle vendite di beni e servizi ai soci devono superare il 50% del totale dei ricavi.
- Cooperative di produzione e lavoro: il costo del lavoro dei soci deve essere superiore alla metà del costo complessivo del lavoro di soci e non soci.
- Cooperative di trasformazione e vendita di prodotti agricoli: il costo dei beni o servizi conferiti dai soci deve superare il 50% del costo totale delle merci e materie prime acquistate.
Diritto di voto nelle assemblee
Nelle società cooperative, a differenza di altri tipi di società, ogni socio ha diritto a un solo voto in assemblea, indipendentemente dal valore della quota o delle azioni possedute.
Distribuzione degli utili
Una differenza importante tra le cooperative e le altre società a scopo di lucro riguarda la distribuzione degli utili, o meglio, dell’avanzo di gestione (la differenza positiva tra ricavi e costi di un anno).
Nelle cooperative, l’avanzo di gestione non viene ripartito in base al capitale detenuto, ma in base agli scambi mutualistici tra i soci e la cooperativa.
Ad esempio, in una cooperativa di produzione e lavoro, l’avanzo di gestione può essere distribuito ai soci in proporzione a quanto ciascuno ha lavorato, aumentando così la loro retribuzione: chi ha lavorato di più riceve di più.
Regole di funzionamento delle cooperative
Al momento della costituzione, una società cooperativa può scegliere tra due diverse discipline:
- Regole delle società per azioni, più complesse e onerose, ma con maggiori controlli gestionali.
- Regole delle società a responsabilità limitata, più semplici ed economiche in termini di gestione.
Se il numero dei soci è inferiore a 20, si può optare per le regole delle società a responsabilità limitata.
Numero minimo di soci
Il Codice Civile stabilisce che una società cooperativa debba avere almeno nove soci. Tuttavia, se tutti i soci sono persone fisiche e la società segue le regole della società a responsabilità limitata, può essere costituita con almeno tre soci.
Lo statuto della cooperativa
Ogni cooperativa deve avere uno statuto, un documento che regola il funzionamento della società.
La stesura dello statuto è un passaggio fondamentale, poiché eventuali modifiche future richiedono l’intervento di un notaio, con relativi costi.
Ecco alcuni aspetti essenziali da considerare nella redazione dello statuto:
- Scelta delle norme applicabili (società per azioni o società a responsabilità limitata).
- Definizione dell’oggetto sociale (le attività della cooperativa).
- Requisiti per l’ammissione dei soci.
- Quota di capitale da sottoscrivere per ogni socio.
- Sistema di amministrazione da adottare.
- Supporto per la costituzione di una cooperativa
- Lo sportello di promozione d’impresa dell’A.G.C.I. Lazio offre assistenza per la costituzione di società cooperative, supportando gli interessati in tutti gli adempimenti burocratici, compresa la redazione dello statuto sociale.