Le societa’ cooperative
La storia della cooperazione inizia nel 1844, in piena rivoluzione industriale, quando in Inghilterra 28 tessitori di Rochdale aprirono uno spaccio che doveva fornire generi alimentari alle loro famiglie, fissando in uno statuto una serie di principi, la maggior parte dei quali costituiscono, ancora oggi, il nucleo originario della cooperazione.
Tali principi erano:
• tutti, uomini e donne, erano liberi di entrare ed uscire dalla società;
• ciascuno partecipava più o meno in eguale misura alla responsabilità di finanziare le attività;
• la vendita si effettuava a prezzo corrente e in contanti; in tal modo si ricavava dalla vendita stessa un avanzo da poter ridistribuire ai soci.
• ogni membro aveva diritto soltanto ad un voto nelle riunioni in cui si discuteva sull’andamento e sulla gestione della società;
• ciascun socio si impegnava a non provocare il sorgere di controversie politiche o religiose;
• tutto l’utile veniva distribuito ai soci per utilità di servizio e non per cifra di capitali, cioè in proporzione ai loro acquisti verso la società (principio del ristorno) e non in proporzione al capitale conferito.
La regola veramente innovatrice fu quella del ristorno (o dividendo sugli acquisti), ossia il particolare modo di riparto del guadagno per cui i consumatori partecipano all’utile in proporzione dei servizi o beni ottenuti dall’impresa, assegnando la prevalenza al fattore uomo sul fattore capitale.
Nel 1995, a Manchester, è stata approvata dal XXXI Congresso dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, la dichiarazione di identità cooperativa con cui è stata riformulata la definizione di cooperativa, ne sono stati individuati i valori e ne sono stati rifissati i principi.


Definizione
Una cooperativa è un’associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e democraticamente controllata.


Valori
Le cooperative sono basate sui valori dell’autosufficienza (il fare da sé), dell’autoresoponsabilità, della democrazia, dell’uguaglianza, dell’equità e solidarietà. Secondo le tradizioni dei propri padri fondatori, i soci delle cooperative credono nei valori etici dell’onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale e dell’attenzione verso gli altri.


Principi
I principi cooperativi sono linee guida con cui le cooperative mettono in pratica i propri valori.
1° Principio: Adesione libera e volontaria (porta aperta)- Le cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutti gli individui capaci di usare i servizi offerti e desiderosi di accettare le responsabilità connesse all’adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa.
2° Principio: Controllo democratico da parte dei soci – Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano attivamente nello stabilire le politiche e nell’assumere le relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno gli stesso diritti di voto (una testa, un voto), e anche le cooperative di altro grado sono ugualmente organizzate in modo democratico.
3° Principio: Partecipazione economica dei soci – I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è di norma proprietà comune della cooperativa. I soci di norma, percepiscono un compenso limitato, se del caso, sul capitale sottoscritto come condizione per l’adesione. I soci allocano i surplus per qualunque dei seguenti scopi: sviluppo della cooperativa, possibilmente creando delle riserve, parte delle quali almeno dovrebbero essere indivisibili; benefici per i soci in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa stessa (ristorno) e sostegno ad altre attività approvate dalla base sociale.
4° Principio: Autonomia ed indipendenza – Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti controllate dai soci. Nel caso in cui esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni (incluso i governi) o ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci e mantenere l’autonomia della cooperativa stessa.
5° Principio: Educazione, formazione ed informazione – Le cooperative si impegnano ad educare ed a formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i managers e il personale, in modo che questi siano in grado di contribuire con efficienza allo sviluppo delle proprie società cooperative. Le cooperative devono attuare campagne di informazione allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica, particolarmente i giovani e gli opinionisti di maggiore fama, sulla natura e i benefici della cooperazione.
6° Principio: Cooperazione tra cooperative – Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali e nazionali, regionali ed internazionali.
7° Principio: Interesse verso la comunità – Le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai propri soci.
In Italia le cooperative vengono distinte nel seguente modo:
• cooperative di consumo;
• cooperative di produzione e lavoro;
• cooperative agricole;
• cooperative di edilizia;
• cooperative di trasporto;
• cooperative di pesca;
• cooperative sociali;
• cooperative miste.


Cooperative di consumo
Queste cooperative assolvono la funzione sociale della difesa dei consumatori di generi di largo consumo, ricercando l’acquisizione dei prodotti di migliore qualità alle migliori condizioni possibili.


Cooperative di produzione e lavoro
Si costituiscono fra lavoratori esercenti l’arte e il mestiere corrispondente alla specialità della cooperativa con lo scopo principale di procurare lavoro ai propri soci attraverso la produzione di beni o l’erogazione di servizi.


Cooperative agricole
Si costituiscono tra agricoltori o lavoratori agricoli, per lavorare la terra; per produrre, trasformare, conservare ed alienare prodotti agricoli; per acquistare o gestire in comune macchine o impianti per lavorare la terra e per distribuire prodotti agricoli, sementi, concimi e prodotti utili all’agricoltura, prodotti e sottoprodotti del suolo conferiti dai soci (es. Cantine sociali, caseifici, stalle sociali, ecc.).


Cooperative edilizie
Si costituiscono tra soci che si propongono la costruzione di alloggi per uso proprio, anche se i soci stessi, oltre all’apporto finanziario, forniscono personalmente la propria opera.
Se la costruzione è invece destinata a terzi, la cooperativa è di produzione e lavoro.


Cooperative di trasporto
Si costituiscono tra lavoratori che si propongono, attraverso l’attività della cooperativa, di provvedere, per conto terzi, al trasporto di cose o persone, carico e scarico di merci, spedizione ed altro, comprese le attività ausiliarie come facchinaggio, carovane.


Cooperative di pesca
Si costituiscono tra pescatori che si propongono di esercitare in comune, con mezzi propri o della cooperativa, la pesca sia in acque interne che marine, o attività inerenti all’esercizio della pesca.


Cooperative sociali
Si distinguono in due tipologie:
a. quelle che svolgono attività di gestione di servizi socio – sanitari ed educativi;
b. quelle che attraverso le più diverse tipologie di attività (agricole, industriali, commerciali o di servizi) sono finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate.


Cooperative miste
Si classificano così quelle cooperative che non possono trovare naturale inserimento nelle sezioni precedenti, ovvero che esercitano più attività tra quelle sopra elencate.
Per il nostro Codice Civile le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.


Il capitale di una società cooperativa, a differenza delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata, non è determinato in un ammontare prestabilito in quanto, per il principio della “porta aperta”, è variabile il numero dei soci. Infatti, il valore di ciascuna quota di capitale posseduta dai soci non può essere inferiore a venticinque euro. Così, ad esempio, può accadere che una cooperativa nata con 10 soci che hanno ciascuno sottoscritto una quota venticinque euro e che quindi, inizialmente, si trova ad avere un capitale complessivo pari a 250 euro, dopo qualche tempo, per l’ingresso di altri 10 soci, si ritrova un capitale complessivo esattamente raddoppiato.
Anche nelle cooperative quindi la responsabilità dei soci è limitata alla quota di capitale sottoscritta, che come già detto come minimo può essere pari a soli venticinque euro!
Con la riforma del diritto societario entrata praticamente in vigore a partire dal 01 gennaio 2004, le società cooperative vengono distinte in due grandi categorie: da un lato vi sono le cooperative a mutualità prevalente alle quali sono riservate le agevolazioni fiscali, dall’altro le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente che per molti aspetti sono equiparate alle società per azioni. Tutte le società cooperative sono caratterizzate dallo scopo mutualistico.
Si ha la mutualità quando due soggetti traggono reciprocamente vantaggio dal rapporto associativo e nella fattispecie questi due soggetti sono la cooperativa ed il socio. Infatti la cooperativa ha senso di esistere nella misura in cui riesca ad assicurare vantaggi ai soci. Nel rapporto tra socio e cooperativa non vi deve essere tuttavia intento speculativo, ma la cooperativa nei rapporti con i soggetti esterni non deve rinunciare a raggiungere il massimo profitto allo scopo di soddisfare al meglio i bisogni dei soci.
Le cooperative a mutualità prevalente devono svolgere la loro attività prevalentemente in favore dei soci ovvero ricevere da questi la maggior parte dei beni o servizi occorrenti per l’attività sociale. La condizione di prevalenza dovrà essere documentata sulla base dei seguenti parametri:
o nel caso ad esempio di una cooperativa di consumo i ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i soci devono essere superiori al 50 % del totale complessivo dei ricavi delle vendite;
o nel caso invece di cooperative di produzione e lavoro il costo del lavoro dei soci deve essere superiore alla metà del costo complessivo del lavoro dei soci e dei non soci (in altri termini la cooperativa fa lavorare soprattutto i soci;
o nel caso infine di cooperative di trasformazione e vendita di prodotti agricoli il costo dei beni o servizi conferiti dai soci deve superare il 50 % del costo totale delle merci, materie prime, sussidiarie, ovvero dei servizi acquistati.
In una società cooperativa, indipendentemente dalla prevalenza o meno della mutualità e a differenza degli altri tipi di società, ciascun socio cooperatore nelle assemblee ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota o delle azioni possedute.
Altra importante differenza tra le società cooperative e gli altri tipi di società, detti per l’appunto lucrativi, è che l’utile o, meglio, l’avanzo di gestione (differenza positiva tra ricavi e costi di un anno) può essere ripartito tra i soci non in proporzione al capitale detenuto da ciascuno ma in proporzione agli scambi mutualistici che ciascun socio ha avuto con la cooperativa.
A solo titolo di esempio, in una cooperativa di produzione e lavoro l’avanzo di gestione può essere ripartito tra i soci in proporzione a quanto ciascun socio ha lavorato nella cooperativa come incremento della sua retribuzione lavorativa: chi ha lavorato di più nella cooperativa prende di più.
Per quanto riguarda il funzionamento di una società cooperativa, al momento della sua costituzione è possibile scegliere le regole previste per le società per azioni ovvero, se il numero dei soci cooperatori è inferiore a venti, scegliere le regole previste per le società a responsabilità limitata.
Volendo sintetizzare al massimo le differenze tra le due scelte, si può dire che le regole previste per le società per azioni sono più complesse e onerose, ma consentono un maggior controllo interno sull’andamento gestionale della società. Viceversa, le regole previste per le società a responsabilità limitata consentono un risparmio dei costi gestionali e amministrativi.
Per quanto concerne il numero minimo di soci necessario per la costituzione di una società cooperativa, il nostro Codice Civile stabilisce che siano almeno nove. Tuttavia se tutti i soci sono persone fisiche e la società adotta le regole della società a responsabilità limitata, può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci.
Anche una cooperativa deve possedere un documento, chiamato statuto, in cui vengono prefissate le norme relative al funzionamento della società
La stesura dello statuto è un fatto da non sottovalutare in quanto, per poter apportare successive modifiche, occorre nuovamente rivolgersi ad un notaio e, quindi, sostenere ulteriori spese.
Tra i punti in cui bisogna fare maggiore attenzione nella predisposizione di uno statuto ricordiamo soprattutto:
• la scelta delle norme applicabili (società per azioni o società a responsabilità limitata)
• la definizione dell’oggetto sociale (l’elenco, cioè, delle attività che la società si propone di compiere);
• i requisiti che devono avere i soci per poter essere ammessi nella cooperativa;
• la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio;
• il sistema di amministrazione da adottare.
In tal senso lo sportello di promozione di impresa dell’A.G.C.I. Lazio, tra l’altro, è a disposizione per fornire assistenza a favore di coloro che intendono costituire una società cooperativa in tutti gli adempimenti burocratici amministrativi, compresa la stesura dello statuto sociale.